Detenuti e internati,  impegnati in lavori di  pubblica utilità, vanno assicurati  all’Inail, mediante  la «polizza volontari». Lo  spiega lo stesso Inail nella  circolare n. 2/2020 con  cui fornisce chiarimento  sul fondo c.d. «Diamoci  una mano» che, dal 2014,  tutela con la copertura assicurativa  Inail le attività  di pubblica utilità svolte  da diversi soggetti (beneficiari di ammortizzatori,  stranieri richiedenti asilo,  condannati per reati  del codice della strada o  sugli stupefacenti; ecc.).  Il dlgs n. 14/2018 ha integrato  le risorse del fondo,  a partire dall’anno 2020,  con 3 mln di euro annui  e ha esteso la copertura  assicurativa ai detenuti e  agli internati impegnati in  lavori di pubblica utilità.  Per identificare i nuovi  soggetti beneficiari della  copertura assicurativa va  utilizzato il servizio online  per l’apertura della «polizza  volontari», che l’Inail  sta aggiornando (ulteriori  istruzioni saranno fornite  al momento del rilascio  degli aggiornamenti della  procedura).  Riguardo alla gestione  dell’assicurazione l’Inail  conferma le regole vigenti.  L’assicurazione va attivata  dai soggetti promotori  dei progetti di pubblica  utilità sui quali grava anche  l’onere. Il premio è  di 258,00 euro anni per  soggetto (0,86 euro per  ogni giornata lavorativa  effettivamente prestata).  La richiesta di attivazione  dell’assicurazione va fatta  a valere sulle risorse del  fondo in via telematica,  almeno dieci giorni prima  dell’avvio dell’attività da  parte del soggetto ammesso  al lavoro di pubblica  utilità. L’Inail comunica  tramite Pec l’attivazione  della polizza assicurativa.  L’attività svolta a titolo  gratuito, nell’ambito del  lavoro di pubblica utilità,  è tutelata se rientra tra  le attività protette (art.  1, dpr n. 1124/1965).  Con circolare n. 8/2017,  l’Inail ha previsto la necessità  di produrre, in  allegato alla richiesta di  assicurazione, anche copia  del provvedimento giudiziario  (ordinanza, sentenza)  sulla misura del lavoro  di pubblica utilità . Ciò non  è ora più dovuto, fermo restando  l’indicazione degli  estremi del provvedimento  sulla denuncia di assicurazione.

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